Statuto Comunale

Data di pubblicazione:
07 Ottobre 2021
Statuto Comunale

STATUTO COMUNALE
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.1
Autonomia Statutaria e potestà Regolamentare.


1)            Il Comune di ROBECCHETTO CON INDUNO è un Ente Locale autonomo. Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, esercitando la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché impositiva e finanziaria  con lo Statuto e con i Regolamenti, nell’ambito delle leggi dello Stato e della Regione enuncianti i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa.
2)            Il Territorio Comunale, facente parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è inserito nell’ambito territoriale d’Area “Malpensa”.
3)            Il Comune di Robecchetto con Induno ricerca la collaborazione, la cooperazione e la programmazione omogenea con i comuni dell’area geografica del Ticino affinché venga attuato un coinvolgimento diretto ed autonomo di chi opera sul territorio e con le proprie scelte determina le condizioni per lo sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio.

Art. 2
Finalità


1)            Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2)            Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3)            La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.
4)            Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la pari dignità di tutti i cittadini sul piano economico, sociale e culturale;
b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) la promozione di un sistema di giustizia sociale e di tutela della persona attivato da interventi pubblici, organizzazioni di volontariato e da altri enti o privati;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alle collettività una migliore qualità della vita;
e) la promozione dell’emancipazione della società umana e civile, al fine di realizzare e sviluppare ogni forma di solidarietà, pari opportunità ed eguaglianza nella giustizia sociale;
f) la crescita civile della comunità, con particolare riguardo all’infanzia, alla formazione culturale, all’istruzione ed agli altri bisogni sociali;
g) la trasparenza degli atti amministrativi.
h) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
i) la tutela e il rispetto della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzandoli socialmente;
j) la completa affermazione, garantita nell’ambito delle proprie competenze, del diritto alla salute attuando idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell’ambiente di vita quotidiana e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e paternità e della prima infanzia; programma e realizza un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati.
5)            Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la  Popolazione ed il Territorio Comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito da leggi statali o regionali ad altri soggetti.
6)            Il Comune, oltre ad essere titolare di funzioni proprie, esercita funzioni conferite con Leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3
Programmazione e cooperazione.


Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
1)            Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi di indirizzo dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche  sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
2)            Il Comune coopera con gli altri Enti al mantenimento e all’assistenza  sociale dei Cittadini inabili e sprovvisti di mezzi necessari;
3)            I rapporti con gli altri Comuni, con  la Provincia e la Regione e con gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede Comunale


1)            Il Territorio Comunale è costituito dalle frazioni: Robecchetto, Malvaglio, Induno, Padregnana e Padregnano, nelle quali la Comunità da sempre si identifica.
2)            Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13,9 ed è confinante a nord con i Comuni di Castano Primo (Milano), ad est con il Comune di Cuggiono (Milano), a sud con il Comune di Galliate (Novara) e ad ovest con il Comune di Turbigo (Milano).
3)            Robecchetto, capoluogo del Comune, è sede Municipale.
4)            Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono comunque tenersi anche in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5)            Il trasferimento della Sede Municipale o una diversa denominazione delle frazioni, è disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione della popolazione.

Art. 5
Albo Pretorio


1)            La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2)            La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 6
Stemma e Gonfalone


La Comunità, negli atti e nei sigilli, si identifica con il nome “Robecchetto con Induno – Provincia di Milano” – e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in data 5 ottobre 1974.


 

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL MUNICIPIO

CAPO I – ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 7
Organi


Sono organi  del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali


1)            Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese.
2)            L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3)            Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
4)            1 verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE I

Art. 9
Consiglio Comunale


1)            Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2)            L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3)            Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 10
Competenze del Consiglio


Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti definiti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:
a)            statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)            programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c)             convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d)            istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)             assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)             istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g)             indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)            contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i)              spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l)              acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m)           definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 11
Funzionamento del Consiglio Comunale


1)            Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
2)            Con il Regolamento di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può anche disciplinare la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari, regolarmente costituiti.
3)            Il Consiglio Comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Nel caso il Consiglio Comunale non attivasse tale opzione il Sindaco esercita i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 12
Linee programmatiche


1)            Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, durante il mandato politico amministrativo.
2)            Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3)            Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4)            Prima del  termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco può presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13
Commissioni consiliari


Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e le forme di garanzia e di partecipazione dei Gruppi di Minoranza, attribuendo alle opposizioni la Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 14
Consiglieri


1) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze e proposte di deliberazione.
2) I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, o il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco (o al Presidente) eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
3) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge.
4) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed Enti dipendenti esclusivamente le notizie e le informazioni in loro  possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
5) Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Il Regolamento Comunale disciplina il diritto di accesso alle notizie e alle informazioni del Comune, nonché delle loro aziende ed Enti dipendenti .
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel        territorio comunale al fine della notifica degli avvisi di comunicazione del Consiglio e di ogni altra comunicazione ufficiale inerente l’espletamento del mandato.

SEZIONE  II

Art. 15
Giunta Comunale


1)            La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2)            La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro, degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3)            La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16
Composizione


La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, nominati tra i Consiglieri Comunali, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Art. 17
Nomina


1)            Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2)            Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari o revocati.
3)            Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4)            Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18
Funzionamento della Giunta


La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.
Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 19
Competenze


1)            La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2)            La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nel confronti dello stesso.
3)            E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 20
Divieto di incarichi e consulenze


Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata nel Territorio Comunale.

SEZIONE III

Art. 21
Il Sindaco


Il Sindaco è eletto direttamente dai Cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha funzioni di Ufficiale di Governo, inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri qualora emanati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 22
Attribuzioni del Sindaco
nei servizi di competenza statale


Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende:
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare  gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
Nelle materie previste dalle lettere  a), b), c), d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.
Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione


Il Sindaco, o, se nominato, il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
il Sindaco propone argomenti da trattare in Giunta ne dispone la convocazione e la presiede;
riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24
Vice Sindaco ‑ Deleghe


Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o anche a singoli Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio Comunale e agli Organi previsti dalla legge.

Art. 25
Mozione di sfiducia


Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.


Art. 26
Dimissioni del Sindaco


Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti

 

TITOLO III
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 27
Obiettivi dell'attività amministrativa


Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
Gli Organi istituzionali del Comune e i Dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 28
Servizi pubblici locali e modalità di esercizio


Il Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati, in via esclusiva, ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.
L’assunzione dei servizi pubblici è deliberata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Il Regolamento ne disciplina i modi e le forme di gestione.
I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere  lo sviluppo economico e civile della comunità locale sono gestiti nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettua previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste  dalla Legge e dallo Statuto del Comune, salvo che la modesta dimensione, ovvero le caratteristiche proprie del servizio, non ne consiglino la gestione in economia. 

Art. 29
Azienda speciale


Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.
Gli Amministratori delle aziende sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra persone dotate di particolare competenza tecnico e/o amministrativa, e sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

Art. 30
Istituzioni


Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Gli Organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
Il Regolamento può anche prevede forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 31
Società per azioni o a responsabilità limitata


Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.
Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.
Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 32
Gestione associata dei servizi e delle funzioni


Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all’attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere

Art. 33
Convenzioni


Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli  Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 34
Consorzi


Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.
A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.
Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 35
Accordi di Programma


Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni connesso adempimento.

 

TITOLO IV
UFFICI COMUNALI E PERSONALE
CAPO I  -  UFFICI

Art. 36
Principi strutturali e organizzativi


L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
criteri di efficacia interna ed esterna gestionale e di responsabilità.

Art. 37
Organizzazione degli uffici e del personale


Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
Per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dalla Giunta Comunale successivamente alla richiesta della Conferenza dei Responsabili di Servizio.

Art. 38
Regolamento degli uffici e dei servizi


Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi amministrativi.
I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff  intersettoriali.
Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 39
Diritti e doveri dei Dipendenti


I  Dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
Ogni Dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli Organi collegiali.
Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO Il  -  PERSONALE DIRETTIVO

Art. 40
Direttore Generale


Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Il Sindaco può affidare al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, previo parere della Giunta Comunale.

Art. 41
Compiti del Direttore Generale


Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 42
Responsabili degli uffici e dei servizi


I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 43
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione


La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al dì fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i Dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44
Collaborazioni esterne


Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
E’ prevista la possibilità per il Comune di far ricorso alle forme del lavoro interinali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 45
Ufficio di indirizzo e di controllo


Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie. 

CAPO III  -  Il SEGRETARIO COMUNALE

Art. 46
Segretario comunale


Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 47
Funzioni del Segretario Comunale


Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico‑giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 48
Vice Segretario comunale


La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in una delle posizioni organizzative dell'ente.
Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV  -  LA RESPONSABILITA’

Art. 49
Responsabilità verso il Comune


Gli Amministratori e i Dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia alla Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 50
Responsabilità verso terzi


Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i Dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal Dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del Dipendente che, con dolo o colpa grave,  abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi Collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 51
Responsabilità dei contabili


Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di Legge e di Regolamento.

CAPO V  -  FINANZA E CONTABILITA’

Art. 52
Ordinamento


L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53
Attività finanziaria del Comune e beni comunali


Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione. 
Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Art. 54
Bilancio comunale


L'Ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio finanziario.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 55
Rendiconto della gestione


I fatti gestionali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 56
Attività contrattuale


Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 57
Collegio dei revisori dei conti


Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
L'Organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
All'Organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 58
Tesoreria


Il Servizio di Tesoreria è affidato ad una Azienda di credito ai sensi della legge 10 giugno 1940 n. 933.
Ai Tesorieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 927.

Art. 59
Controllo economico della gestione


I  Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico‑finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente, che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori.

 

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I  -  PARTECIPAZIONE

Art. 60
Partecipazione


Il Comune, ispirando la propria attività amministrativa al principio della partecipazione, promuove e garantisce la partecipazione dei Cittadini, singoli ed associati, mediante gli istituti disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale
Il Comune favorisce la libera forma associativa e le organizzazioni di volontariato. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire l’orientamento di fasce della collettività su problemi specifici.

 

CAPO II  -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 61
Interrogazioni


I Cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività della amministrazione.
La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 62
Petizioni


Tutti i Cittadini  possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Le petizioni dei Cittadini dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse al Sindaco  per il loro esame. Il Sindaco risponde, per iscritto, alle petizioni  entro 60 giorni dalla loro presentazione. Agli effetti dei precedenti commi le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 30 Cittadini (aventi diritto al voto), indicando: nome, cognome, data di nascita, residenza e domicilio. Le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio.

Art. 63
Proposte


Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'Organo competente e ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.
L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi (albo pretorio, spazi riservati alle informazioni comunali) e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 64
Referendum


Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
Statuto comunale;
Regolamento del Consiglio Comunale;
Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
Il Consiglio Comunale approva un regolamento, entro 180 giorni dalla esecutività dello statuto, nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni,  la loro validità e la proclamazione del risultato.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco devono entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati assumere gli atti deliberativi conformi alla volontà popolare espressa.

Art. 65
Accesso agli atti


Ciascun Cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei Soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato deve rivolgersi al giudice amministrativo, così come previsto dalla Legge n. 241/90.
In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 66
Diritto di informazione


Tutti gli atti dell'Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti.
L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni  devono essere pubblicizzati mediante affissione.
Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 67
Carta dei Servizi


Il Regolamento per il diritto di accesso può disciplinare la Carta dei Servizi Comunali per un patto con i Cittadini sulla qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione.
La Carta dei Servizi è finalizzata a:
Avvicinare i Cittadini-Utenti all’Amministrazione;
Favorire la partecipazione dei Cittadini-Utenti all’attività del Comune nei servizi;
Migliorare e garantire la qualità dei servizi

CAPO III   -  DIFENSORE CIVICO

Art. 68
Istituzione


E’ prevista l’istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico, in forma associata con altri Comuni.
I rapporti tra i Comuni in ordine al funzionamento dell’Ufficio  ed al riparto degli oneri necessari per garantire allo stesso mezzi adeguati, verranno regolati con convenzione.

Art. 69
Funzioni


Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, segnalando, di propria iniziativa o su istanze e petizioni dei Cittadini, gli abusi, le disfunzioni Municipali, le carenze e i ritardi della Pubblica Amministrazione nei confronti della Comunità.
Il Difensore Civico dura in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le Sue funzioni fino all’insediamento del successore.
E’ rieleggibile una sola volta.
Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli Organi del Comune, con diritto di accedere a tutti gli atti d’ufficio senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico nel caso si verifichi nei suoi confronti una delle posizioni di ineleggibilità o incompatibilità da regolamentare in sede di convenzionamento.  Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di Leggi, o per accertata inefficienza.

CAPO IV  -  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 70
Diritto di intervento nel procedimento


Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge o dai Regolamenti.
L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 71
Procedimenti ad istanza di parte


Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito
Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 72
Procedimenti a proposizione di ufficio


Nel caso di procedimenti proposti d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
Qualora per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 73
Determinazione del contenuto dell'atto


Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

CAPO V  -   ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 74
Principi generali


Il Comune promuove e favorisce le forme associative e di cooperazione dei Cittadini, anche con forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria – patrimoniale o con interventi organizzativi e professionali.
I criteri generali di possibili forme di incentivazione sono determinati dal Consiglio Comunale.

Art 75
Associazioni


La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano nel territorio. 
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti  sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli Organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 76
Organismi di partecipazione


Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi Organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli Organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al Territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 77
Incentivazione


Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, possono essere erogate  forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 78
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali


Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 79
Pareri obbligatori

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni salvo specifiche disposizioni di legge.
Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 10 Luglio 2024