TASI anno 2017

Data di pubblicazione:
19 Ottobre 2021

TASI

Tributo per i servizi indivisibili

PRESUPPOSTO

Presupposto per l’applicazione del tributo, a norma di legge, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree fabbricabili.

Il Comune di Robecchetto con Induno ha esentato le aree fabbricabili dal pagamento della TASI.

SOGGETTI  PASSIVI

La TASI è dovuta sia dai proprietari che dai titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dagli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei suddetti fabbricati, qualora non vi abbiano trasferito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, salvo per gli immobili accatastati nelle categorie di lusso (A1/A8/A9) che rimangono comunque soggetti alla tassa.

Nel caso di immobile occupato da soggetto diverso dal possessore, la stessa va suddivisa tra possessore nella percentuale del 70% ed occupante nella percentuale del 30%.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell’IMU.

PERIODO DI POSSESSO

Il periodo di possesso per il calcolo della TASI è lo stesso dell’IMU.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • abitazione principale e relative pertinenze già individuate e definite dalla disciplina dell’IMU, a cui si rimanda;
  • immobili assimilati all’abitazione principale già individuati e definiti dalla disciplina dell’IMU, a cui si rimanda;
  • Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • Immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni) e per i fabbricati concessi in comodato gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, il tutto così come previsto anche ai fini IMU.

ALIQUOTE

A) aliquota 1,6 (uno virgola sei) per mille:

  • Per le Abitazioni principali (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze;
  • Per le pertinenze superiori all’unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7;
  • Possesso detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze;

B) aliquota 1,0 (uno virgola zero) per mille come a norma di legge:

  • Per fabbricati rurali ad uso strumentale.

 C) aliquota 0,0 (zero):

  • Per le Aree fabbricabili.

MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE

La TASI è versata attraverso il modello F24 presso tutti gli Istituti di Credito, gli Uffici Postali o attraverso il pagamento elettronico o telematico (home-banking), con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno 2017: versamento del 50% dell’imposta dovuta (oppure è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro la stessa data);
  • entro il 18 dicembre 2017 (cadendo il 16 dicembre di sabato): versamento del saldo dell’imposta.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3961 altri fabbricati.

IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO 

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore ad € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA (cosiddetto “ravvedimento operoso”)

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso, versando l’imposta unitamente alle sanzioni ridotte e agli interessi maturati giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento, così come previsto anche ai fini IMU a cui si rimanda.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

RIMBORSI

Il cittadino che ha versato somme non dovute a titolo di TASI, può presentare domanda di rimborso, in carta libera specificando i motivi della richiesta, oppure utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, allegando tutta la documentazione richiesta.

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.

DICHIARAZIONI

Ai fini della TASI l’obbligo dichiarativo sorge nei casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune, applicandosi a tal fine le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

La dichiarazione, redatta sul modello ministeriale, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata o tramite pec.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Gli enti non commerciali devono inviare in modalità telematica l’apposito modello ministeriale.

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Per un maggior approfondimento, si rimanda alla consultazione del Regolamento Comunale IUC.

 

https://sister.agenziaentrate.gov.it

Ultimo aggiornamento

Martedi 17 Maggio 2022